Nel Rispetto, in Sicurezza, con Amore
La didattica della nostra Federazione, affonda le proprie radici nella storia della subacquea italiana che è stata tra le prime al mondo. Sulle basi di un’esperienza
trentennale, si è adeguata ed aggiornata ai più moderni sistemi pedagogici, potendo vantare oggi una serie di sussidi didattici strutturati che consentono un
apprendimento graduale e gradevole delle problematiche dell’immersione subacquea. Abbiamo quarant'anni, ma la continua evoluzione della nostra didattica e le più moderne
metodologie usate per l’insegnamento permettono di adeguarci alle varie esigenze degli utenti mantenendo un alto contenuto tecnico. Noi conosciamo a fondo il nostro mare,
quindi sappiamo esattamente cosa si deve insegnare per immergersi nel mediterraneo. e chi sa immergersi nel mediterraneo lo sa fare in qualsiasi altro mare del mondo, con
quella che amiamo definire la “didattica mediterranea”, che nessuno ci può insegnare, e che pochi sanno fare. E lo facciamo con amore per il mare, nel
rispetto dell’ambiente che andiamo a violare, in piena sicurezza.
Soci, allievi e tesserati
I nostri allievi non sono clienti ma Soci che presto diventeranno compagni di immersione, da subito vengono coinvolti nelle attività federali.
I corsi sono tenuti da personale docente altamente qualificato ed i brevetti sono riconosciuti a livello internazionale.
La storia
La sezione di Bologna venne istituita presso il Circolo Sub Olimpia nel 1972, anno di costituzione della Federazione.
Da allora Circolo e Sezione hanno sempre operato in comune accordo dando vita ad una grande scuola subacquea che conta ormai più di mille allievi.
La sezione, con il proprio consiglio democraticamente eletto, svolge, oltre alle funzioni di segreteria e di raccordo con gli organi nazionali della Federazione, un
importante ruolo di crescita culturale delle attività subacquee.
La Scuola Federale, diretta dal Centro Tecnico Territoriale, organizza e gestisce tutti i corsi di formazione e specializzazione, seguendo i propri allievi, oltre che
nelle attività ricreative, anche nella crescita atletica e nella carriera didattica.
Circolo Sub Olimpia – SEZIONE TERRITORIALE FIAS BOLOGNA - Associazione sportiva dilettantistica
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
In data 6 novembre 2006 si è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica SUB OLIMPIA, che, ai sensi degli articolo 36 e seguenti del Codice Civile
viene oggi denominata “CIRCOLO SUB OLIMPIA – Sezione Territoriale FIAS Bologna - Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Circolo Sub Olimpia”.
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
La sede dell’associazione è in Bologna, via A. Costa 174. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
ARTICOLO 3 – SCOPO
Il Circolo Sub Olimpia è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
Il Circolo Sub Olimpia ha per scopo il miglioramento psico-fisico morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti)
che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie e subacquee nell’ambito del regolamento dettato dall’Associazione
Specialistica FIAS.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Circolo Sub Olimpia potrà:
- perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed
aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
- svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il
conseguimento delle finalità sociali;
- partecipare alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica
dell’Associazione specialistica FIAS a cui il circolo aderisce e dell’Ente di Promozione Sportiva CSAIN cui intende aderire;
- espletare l’attività di Protezione Civile e Formazione Professionale, secondo le vigenti disposizioni legislative, attraverso la creazione, lo sviluppo
e/o la partecipazione a nuclei di protezione civile;
- promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa di un posto di ristoro.
Il Circolo Sub Olimpia intende affiliarsi ad enti di promozione sportiva, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI
ed alle normative e regolamenti della FIAS e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti sopra indicati
dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla
gestione di società affiliate.
Il Circolo Sub Olimpia è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del
bilancio annuale.
L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
ARTICOLO 4 – SOCI
I Soci del Circolo Sub Olimpia possono essere anche persone giuridiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzative dell’Associazione.
L’adesione al Circolo Sub Olimpia è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ARTICOLO 5 – DIRITTO DEI SOCI
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.
Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al
successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’Associazione.
I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome del Circolo Sub Olimpia e di osservare le regole dettate dalla federazione e agli
organismi ai quali l’Associazione aderisce.
ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave
pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere al Circolo Sub Olimpia, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI
Gli organi del Circolo Sub Olimpia sono:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante in seno al
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo Sub Olimpia ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all’atto della richiesta ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere
richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prenderne parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo
intervenuto all’assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è
fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso
deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9 – VALIDITA DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minino 20 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede del Circolo. In alternativa la convocazione
potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella
convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e
sulle direttive generali dell’associazione, nonché in merito:
- all’approvazione dei rendiconti economici consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all’approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita e dai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede del
Circolo, in alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o
raccomandata (anche a mano).
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’Assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle
attività statutarie.
ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, un
VicePresidente e un Segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei spesi e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico
incarico tecnico, organizzativo e organizzativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio direttivo rimane
in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci i regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle
incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei
consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto economico e finanziario e di bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- convocare le assemblee dei soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
- affidare ai singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze
le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.
ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante del Circolo e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto del Circolo, nel
rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.
ARTICOLO 15 – DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio
subentreranno i primi dei non eletti.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si
procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri costituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente
fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei
suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria del Circolo, le funzioni saranno svolte
dal Consiglio Direttivo decadute.
ARTICOLO 16 – IL RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico – finanziario del Circolo, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve
informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere
accanto all’attività istituzionale.
Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto al situazione patrimoniale ed
economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea
ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
ARTICOLO 17 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 18 – ENTRATE
Le entrate del Circolo Sub Olimpia sono costituite:
- dalle quote sociali versate dai singoli associati, proposte dal Consiglio Direttivo, ed approvate dall’Assemblea ordinaria annuale;
- da tutti gli introiti che possono provenire al Circolo dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
ARTICOLO 19 – IL PATRIMONIO
Il patrimonio del Circolo Sub Olimpia è costituito:
- da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- da trofei vinti.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del Circolo Sub Olimpia è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto di scioglimento
del Circolo, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
ARTICOLO 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un
arbitro unico nominato dal Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione Territoriale FIAS di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata in
forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della provincia in cui ha sede il Circolo dall’arbitrato nominato.
ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI, dell’ente di promozione
sportiva a cui il Circolo Sub Olimpia è affiliato e della FIAS a cui il Circolo Sub Olimpia è affiliato ed in via residuale alle norme del Codice Civile e alle
Leggi speciali in materia.
Statuto approvato all’Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2018.
Il Presidente
Luciano Costagli
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Reg.to UE 2016/679
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Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
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- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
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- a compagnie di assicurazione;
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Periodo di conservazione
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Reg.to UE 2016/679, il
periodo di conservazione è determinato in base alla durata dei rapporti associativi previsti con il cliente.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Le facciamo presente inoltre che "l’eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l’oggettiva impossibilità
per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del rapporto.
Titolare
Titolare del trattamento dei dati è Ulisse Martini domiciliato ai fini della presente comunicazione presso la sede
della società Circolo Sub Olimpia. (e-mail: info@subolimpia.it)
Responsabile
Il Responsabile del trattamento dei dati, nominato ai sensi dell'art. 28, è Rosanna D’Ercole domiciliato ai fini della presente comunicazione presso la sede del
Circolo Sub Olimpia. (e-mail: info@subolimpia.it)
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra azienda.